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Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, possono presentare domanda di iscrizione negli elenchi comunali, utilizzando il modello allegato, entro il 31 luglio p.v.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C. 17634.12982(23) del 30 ottobre 1996;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Una apposita Commissione comunale verificherà il possesso dei requisiti dei richiedenti e compilerà i due separati elenchi entro il 30 agosto per poi trasmetterli al Tribunale. Entro il 30 ottobre verranno compilati
- l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di Assise;
- l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di Assise di Appello.
che saranno poi pubblicati all'albo del comune per consentire a chi ritenesse, di proporre reclami.
Gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello e gli eventuali reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello.
Decisi gli eventuali reclami, il Presidente del Tribunale rivede gli elenchi e forma e approva gli albi definitivi.
Gli albi approvati sono pubblicati in ciascun Comune per la parte ad esso relativa mediante affissione per dieci giorni all'albo pretorio e pubblico manifesto.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Successivamente si procede alle estrazioni dei nominativi dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise e per la Corte d’Assise d’Appello. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Si ricorda che l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
- al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
- alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.